
Firmato la scorsa notte dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, il nuovo provvedimento messo a punto per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il nuovo provvedimento (che potete scaricare in fondo all’articolo), il Dpcm 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre fino al 3 dicembre, contiene sia norme valide per tutto il territorio nazionale sia norme che varranno a livello regionale e prevede nuove misure che vanno a impattare sulle attività dei locali.
Grande novità del Dpcm 3 novembre è infatti l’introduzione di una classificazione delle Regioni in tre scenari, “giallo”, “arancione” e “rosso”, sulla base della gravità della situazione epidemiologica che presentano, in ordine crescente dal giallo al rosso, a sua volta definita da 21 parametri di riferimento, tra i quali l’indice di contagio Rt, i focolai presenti e la situazione di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive negli ospedali. Per ogni scenario sono state definite specifiche misure restrittive, commisurate al grado di rischio, mentre la collocazione delle regioni nelle varie fasce sarà decisa dal ministro della Salute, sentiti i governatori, sulla base dei 21 parametri. Il ministero della Salute, con frequenza almeno settimanale, verificherà il permanere dei presupposti di appartenenza di una regione nelo scenario di appartenenza e quindi decidere il passaggio a quello con indice di rischio superiore o inferiore.

Per i locali le nuove misure prevedono una ulteriore stretta, che va dalla riduzione dell’orario di apertura alla sospensione delle attività. Vediamole più in dettaglio.
Locali in regioni in fascia gialla
Nelle regioni classificate in fascia gialla, quella a moderata criticità, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e le province di Bolzano e di Trento, si applicano, fino al 3 dicembre, le misure previste dal Dpcm 3 novembre per tutto il territorio nazionale. A partire dal coprifuoco, ovvero il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo. In tale fascia oraria sono consentiti esclusivamente gli spostamenti giustificati da comprovate esigenze di lavoro, necessità e motivi di salute, spostamenti che in tali casi dovranno essere giustificati con un’autodichiarazione. È in ogni caso fortemente raccomandato, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, eccetto che per esigenze lavorative, di studio, salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Per quanto riguarda i locali (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili), l’apertura è consentita dalle ore 5 alle ore 18 tutti i giorni della settimana. Tale limite orario non si applica gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, che restano dunque aperti anche dopo le 18, e che hanno comunque l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Un’eccezione è prevista anche per la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, che possono proseguire la loro attività, ma limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati nelle stesse strutture.
Resta invariato, rispetto al precedente Dpcm, il numero delle persone che possono prendere posto al tavolo nei locali, fissato in un massimo di 4 «salvo che siano tutti conviventi». Dopo le ore 18, inoltre, resta vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Così come resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e fino alle 22 sono permesse anche le vendite con asporto, sia di cibi sia di bevande (anche alcolici e superalcolici), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.
Inoltre, restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Una stretta arriva anche per le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, che devono stare chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Locali in regioni in fascia arancione
Nelle regioni che rientrano nella fascia arancione, ad elevata gravità e da un livello di rischio alto, ovvero Puglia e Sicilia, le restrizioni previste dal Dpcm 3 novembre hanno una validità di 15 giorni. In tali aree del Paese viene sospesa l’attività dei locali (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Anche qui l’unica eccezione è prevista per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, che dunque restano aperti.
Restano però consentiti il servizio di delivery, sempre senza limite di orario, e l’asporto, sia di cibi sia di bevande (anche alcolici e superalcolici), fino alle ore 22, sempre con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
In tali regioni, è anche vietato ogni spostamento in entrata e uscita, eccetto per motivi di lavoro, salute e emergenze (da giustificare con autocertificazione), così come è vietato spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, sempre che lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o casi di necessità. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e attraversare questi territori nel caso occorra raggiungere regioni non soggette a restrizioni negli spostamenti.
Locali in regioni in fascia rossa
Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie chiusi anche nelle regioni che rientrano nella fascia rossa, quella al più alto tasso di rischio: Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta. Anche per questa fascia le disposizioni del Dpcm 3 novembre restano valide per una durata di 15 giorni.
I locali possono però continuare a lavorare con i servizi di asporto (cibi e bevande, compresi alcolici e superalcolici) fino alle ore 22, fermo restando il divieto per i clienti di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale, e di consegna a domicilio, in quest’ultimo caso senza limiti di orario.
Restano invece aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. Aperte anche le mense e il catering continuativo su base contrattuale.
Nelle regioni che rientrano nella fascia rossa, il nuovo provvedimento dispone anche la chiusura dei negozi, a eccezione di alcune categorie, tra le quali alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri e mercati solo alimentari.
In tali regioni, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita e all’interno dello stesso territorio, eccetto quelli motivati e comprovati per lavoro, salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione. Ovviamente, è sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.
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